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Legge 312/1980

Art. 143 — Assegno personale di funzione

ELI /it/legge/1980/07/11/312/art/143parte di Legge 312/1980
Art. 143. (Assegno personale di funzione) Con decorrenza 1 luglio 1978, ai funzionari di pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo della polizia femminile, all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia, nonche' agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, compete un assegno personale mensile di funzione nelle misure indicate come appresso: Carabiniere ed equiparati................................ lire 10.000 Appuntato, vicebrigadiere ed equiparati............................................... lire 20.000 Brigadiere ed equiparati................................. lire 25.000 Maresciallo di 3ª classe, ma- resciallo di 2ª classe, ma- resciallo di 1ª classe, ma- resciallo di 1ª classe scelto ed equiparati..................................... lire 30.000 Assistente ed assistente principale di polizia, sot- totenente, tenente ed equi- parati....................................................lire 10.000 Commissario, assistente capo di polizia, ispettrice, ca- pitano ed equiparati..................................... lire 30.000 Commissario capo, ispettrice superiore, maggiore ed equiparati............................................... lire 50.000 Vicequestore aggiunto, ispet- trice capo aggiunto, tenen- te colonnello ed equiparati............................. lire 60.000. L'assegno e' pensionabile ed e' assoggettato, ad ogni effetto, alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione e il ritardo. L'assegno e' anche considerato ai fini degli aumenti periodici, della tredicesima mensilita', della determinazione dell'assegno alimentare e non e' computabile ai fini dell'indennita' di buonuscita e della determinazione dell'equo indennizzo.

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