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Legge 312/1980

Art. 139 — Trattamento economico del personale richiamato

ELI /it/legge/1980/07/11/312/art/139parte di Legge 312/1980
Art. 139. (Trattamento economico del personale richiamato) Al personale militare collocato in congedo anteriormente al 1 gennaio 1978, qualora richiamato in servizio, e' attribuito, anche ai fini della successiva progressione economica, lo stipendio iniziale del livello spettante. Ove tale stipendio risultasse di importo inferiore al maturato economico calcolato sulla base delle spettanze conseguite al momento della cessazione dal servizio, ai sensi del primo comma del successivo articolo 140 in quanto applicabile, e' attribuito lo stipendio per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al predetto maturato. Al personale militare collocato, a decorrere dal 1 gennaio 1978, nella posizione di cui al precedente comma, qualora richiamato in servizio, e' attribuito lo stipendio a norma del precedente articolo 137 di importo pari a quello in godimento all'atto della cessazione dal servizio.

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