Legge 312/1980
Art. 138 — Attribuzioni stipendi per passaggio di grado
Art. 138. (Attribuzioni stipendi per passaggio di grado) All'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, i militari di grado inferiore a colonnello sono collocati nel nuovo livello, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo stipendio tra quelli conseguibili nel livello, per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali di importo pari o immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione. Nel caso in cui nel nuovo livello, ai sensi di quanto previsto dal primo e dal quinto comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi. Al militare con stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari o minore anzianita' nel grado di provenienza ma promosso successivamente e' attribuito lo stipendio di quest'ultimo. Ai militari che, per effetto del transito dal ruolo di provenienza ad altro ruolo, retrocedono di grado, e' attribuito, nel livello retributivo del nuovo grado, lo stipendio di classe o scatto determinato in corrispondenza di quello percepito all'atto del passaggio, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali. Al personale promosso o nominato a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo pari al 2,50 per cento della classe di stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe. Gli scatti attribuiti ai sensi del presente comma non comportano comunque aumenti di anzianita' nel livello, ai fini dell'ulteriore progressione economica.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha confermato (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 138.
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