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Legge 48/1979

Art. 9 — Si procede alla cancellazione dall'albo dell'agente in caso di: a) rinuncia all'iscrizione; b) sopravvenuta p…

ELI /it/legge/1979/02/07/48/art/9parte di Legge 48/1979
Art. 9. Si procede alla cancellazione dall'albo dell'agente in caso di: a) rinuncia all'iscrizione; b) sopravvenuta preclusione ai sensi dell'articolo 3; c) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 4, lettere a) e b); d) condanna per uno dei delitti di cui all'articolo 4, lettera c); e) provvedimento disciplinare di radiazione di cui all'articolo 18, primo comma, lettera c); f) dichiarazione di fallimento; g) decorrenza dei termini di cui al successivo articolo 11, commi primo e secondo. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione di diritto del rapporto di agenzia.

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