Legge 48/1979
Art. 10 — L'iscritto cancellato dall'albo puo' chiedere di esservi riammesso
Art. 10. L'iscritto cancellato dall'albo puo' chiedere di esservi riammesso. Qualora la cancellazione sia stata disposta per causa diversa dalla rinuncia all'iscrizione o dalla decorrenza dei termini di cui all'articolo 11, commi primo e secondo, la riammissione e' consentita quando siano cessati a norma di legge i presupposti che avevano determinato la cancellazione ovvero, nel caso di cancellazione per radiazione conseguente a procedimento disciplinare, quando siano trascorsi tre anni dal provvedimento di radiazione. Per la riammissione si osservano le disposizioni stabilite dalla presente legge per la iscrizione nell'albo.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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