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Legge 48/1979

Art. 7 — In ogni caso di conferimento di incarico di agente di assicurazione, l'impresa preponente deve darne contestu…

ELI /it/legge/1979/02/07/48/art/7parte di Legge 48/1979
Art. 7. In ogni caso di conferimento di incarico di agente di assicurazione, l'impresa preponente deve darne contestuale avviso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia ove ha sede l'agenzia, comunicando le generalita' dell'incaricato e indicando la data di conferimento dell'incarico e la sede dell'agenzia, nonche' le condizioni di esercizio. In ogni caso di variazione della sede dell'agenzia, nonche' nel caso di modifiche delle condizioni di esercizio o di cessazione dall'incarico dell'agente, l'impresa preponente deve darne comunicazione, nel termine di trenta giorni dalla data della variazione o da quella di modifica della condizione di esercizio o di risoluzione del rapporto, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio. In ogni caso di scioglimento del contratto di agenzia l'impresa e' tenuta a comunicare quale, fra le cause previste dalla legge o dagli accordi collettivi di categoria, ha determinato lo scioglimento stesso.

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