Legge 48/1979
Art. 6 — Qualora l'attivita' di agente di assicurazione sia esercitata da una societa', l'obbligo di iscrizione nell'a…
Art. 6. Qualora l'attivita' di agente di assicurazione sia esercitata da una societa', l'obbligo di iscrizione nell'albo deve essere riferito ai legali o al legale rappresentante della societa' stessa, o a coloro che, muniti di necessari poteri, siano delegati dalla societa' allo svolgimento dell'attivita' di agente di assicurazione. Le societa' sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le eventuali variazioni dei soggetti di cui al precedente comma per l'aggiornamento dell'albo, entro e non oltre due mesi dall'avvenuta variazione.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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