Legge 497/1978
Art. 26 — Per l'attuazione del programma di cui al precedente articolo 1 e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi ne…
Art. 26. Per l'attuazione del programma di cui al precedente articolo 1 e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi nell'anno 1978, di lire 20 miliardi nell'anno 1979 e di lire 30 miliardi in ciascuno degli anni dal 1980 al 1987. All'onere di lire 15 miliardi per l'anno 1978 si provvede con riduzione dei capitoli 1831, 4011 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo rispettivamente nei limiti di lire due miliardi, lire cinque miliardi e lire otto miliardi. All'onere per l'anno 1979 si provvede con riduzione dei capitoli corrispondenti a quelli indicati nel precedente comma nei limiti rispettivamente di lire 5.000 milioni, di lire 8.500 milioni e di lire 6.500 milioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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