Open·Parlamento
HomeNormeLegge 497/1978Art. 25
Legge 497/1978

Art. 25 — Il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di ediliz…

ELI /it/legge/1978/08/18/497/art/25parte di Legge 497/1978
Art. 25. Il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale e' in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati, i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione. Ai fini della assegnazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata al personale militare fruente di alloggi di servizio nel triennio precedente al collocamento a riposo, e' riconosciuto il punteggio previsto per lo sfratto o l'ordine di sgombero per pubblica utilita'.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 497/1978 · fonte Normattiva ↗

← Art. 24 Art. 26 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.