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Legge 227/1977

Art. 34 — I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti, dati in pegno o comunque vincolati, interamente…

ELI /it/legge/1977/05/24/227/art/34parte di Legge 227/1977
Art. 34. I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti, dati in pegno o comunque vincolati, interamente o parzialmente, a favore di terzi, anche indipendentemente dalla cessione del credito assicurato. La cessione, il pegno o il vincolo hanno effetto nei confronti della sezione soltanto se le siano stati comunicati.

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