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Legge 227/1977

Art. 33 — I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'im…

ELI /it/legge/1977/05/24/227/art/33parte di Legge 227/1977
Art. 33. I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato e sempreche' l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal comitato di gestione. Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonche' dalla formalita' della registrazione tutti i contratti di assicurazione, di riassicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale, ivi compresi la cessione, il pegno ed il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione.

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