Legge 227/1977
Art. 15 — Le operazioni assicurabili sono le seguenti: a) esportazioni di merci, relativamente ai rischi di cui ai nume…
Art. 15. Le operazioni assicurabili sono le seguenti: a) esportazioni di merci, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14; b) prestazioni di servizi, studi e progettazioni, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14; c) esecuzione di lavori all'estero e opere provvisionali ad essi inerenti, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14; d) depositi all'estero per la vendita di prodotti nazionali e partecipazioni a fiere e mostre all'estero, relativamente ai rischi di cui al numero 5) dell'articolo 14; e) investimenti diretti all'estero costituiti da apporto di capitali destinati all'approvvigionamento di materie prime o diretti a consentire l'acquisizione di contratti di fornitura di beni e di servizi, investimenti diretti all'estero costituiti da apporti di beni strumentali, di tecnologia, licenze, brevetti, di servizi di progettazione, di direzione lavori, di assistenza, gestione e commercializzazione, relativamente ai rischi di cui al numero 7) dell'articolo 14; f) locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 9) ed 11) dell'articolo 14; g) crediti concessi da istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a Stati o banche centrali esteri, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attivita' ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4), 9) ed 11) dell'articolo 14; h) crediti finanziari concessi ai sensi del successivo articolo 27 dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) ed 11) dell'articolo 14; i) linee di credito a breve termine concesse da aziende di credito a banche estere, conferme di apertura di credito, legate ad esportazioni di merci, servizi, studi e progettazioni italiani, all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 14; l) finanziamenti a breve termine accordati da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi relativamente ai rischi di cui al numero 10) dell'articolo 14; m) prestazioni o costituzioni di fidejussioni, cauzioni, depositi, anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri ovvero a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia, relativamente ai rischi di cui ai numeri 4), 6) ed 11) dell'articolo 14; n) programmi di penetrazione commerciale comprendenti studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicita', spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente ai rischi e alle condizioni di cui al numero 12) dell'articolo 14. Nei casi in cui i crediti previsti alle lettere g) ed h) vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, banca centrale, ente o impresa esteri, beneficiari del credito, l'assicurazione contratta dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, garantisce i titoli, in tal modo emessi o acquistati, nei confronti dei loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 143/03 — Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, commautoritativoha disposto (con l'art. 13 comma 6) l'abrogazione dell'art. 15.
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