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Legge 227/1977

Art. 14 — Le garanzie che la sezione e' autorizzata ad assumere a norma dell'articolo 3 riguardano i seguenti rischi, c…

ELI /it/legge/1977/05/24/227/art/14parte di Legge 227/1977
Art. 14. Le garanzie che la sezione e' autorizzata ad assumere a norma dell'articolo 3 riguardano i seguenti rischi, cui sono esposti gli operatori nazionali: 1) mancata riscossione derivante da: a) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare, che si verifichino in un Paese diverso dall'Italia; b) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone, che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia; c) moratoria di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento; d) nazionalizzazione dell'impresa debitrice; e) atto o fatto di uno Stato o ente pubblico esteri che comunque ostacoli l'esecuzione del contratto; 2) mancata riscossione per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, quando committente sia uno Stato, un ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a cio' autorizzato; 3) sospensione, revoca di commessa o mancato ritiro delle merci in dipendenza degli eventi di cui al numero 1) del presente articolo, ovvero impossibilita' di dare esecuzione al contratto, sia a causa del verificarsi degli eventi di cui al predetto numero 1), sia a causa di disposizioni emanate dal Governo italiano, sia a causa di atto unilaterale di risoluzione da parte del committente nell'ipotesi che questi sia uno Stato o un ente pubblico; 4) difficolta' di trasferimenti valutari dall'estero che comportino ritardo nella riscossione da parte dell'assicurato di somme dovute dal committente, rispetto a quanto previsto contrattualmente; 5) distruzione, danneggiamento, in dipendenza degli eventi previsti alle lettere a) e b) del precedente numero 1) del presente articolo, requisizione, confisca, comportamento da parte dello Stato estero, che impediscano la riesportazione o la libera disponibilita' di prodotti costituiti in deposito ovvero esposti in mostre o fiere ovvero esportati in temporanea per tentarne la vendita; di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto dati in locazione finanziaria; di macchinari, materiali ed impianti di cantiere; 6) escussione di fidejussioni, mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni, di cui alla lettera m) del successivo articolo 15, per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale; 7) nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro a danno dell'impresa costituita all'estero da parte dell'autorita' straniera ovvero altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorita' o eventi di cui alle lettere a) e b) del numero 1) del presente articolo, che provochino una perdita o che impediscano definitivamente la prosecuzione dell'attivita' dell'impresa; mancati trasferimenti di fondi spettanti all'impresa nazionale, in dipendenza di atto arbitrario dell'autorita' straniera; 8) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'approntamento della fornitura o l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi, per contratti nei quali venga inserita la clausola totale o parziale di "prezzo fisso"; 9) mancato pagamento derivante da insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato estero; 10) mancato rimborso di finanziamenti concessi da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazione di servizi che risultino coperte da garanzia ai sensi della presente legge; 11) variazioni del corso di cambio per contratti stipulati in valuta estera; 12) mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza degli eventi di cui alle lettere a) e b) del numero 1) del presente articolo nonche' di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell'autorita' straniera, ovvero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorita'. Condizione per l'assicurazione di cui al presente punto 12), e' che i costi suddetti risultino da un bilancio certificato da una societa' di revisione autorizzata ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

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