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Legge 898/1976

Art. 2 — Le limitazioni possono consistere: a) nel divieto di: fare elevazioni di terra o di altro materiale; costruir…

ELI /it/legge/1976/12/24/898/art/2parte di Legge 898/1976
Art. 2. Le limitazioni possono consistere: a) nel divieto di: fare elevazioni di terra o di altro materiale; costruire condotte o canali sopraelevati; impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili; scavare fossi o canali di profondita' superiore a 50 cm.; aprire o esercitare cave di qualunque specie; installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmittenti; fare le piantagioni e le operazioni campestri che saranno determinate con regolamento; b) nel divieto di: aprire strade; fabbricare muri o edifici; sopraelevare muri o edifici esistenti; adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.

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