Open·Parlamento
HomeNormeLegge 898/1976Art. 1
Legge 898/1976

Art. 1 — In vicinanza delle opere ed installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscim…

ELI /it/legge/1976/12/24/898/art/1parte di Legge 898/1976
Art. 1. In vicinanza delle opere ed installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti ed installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro il diritto di proprieta' puo' essere soggetto a limitazioni secondo le norme della presente legge. Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10, e debbono essere imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 898/1976 · fonte Normattiva ↗

Art. 2 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.