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Legge 187/1976

Art. 20 — Promozione o conferimento di qualifica alla vigilia del limite di eta', del decesso o della infermita' Sono s…

ELI /it/legge/1976/05/05/187/art/20parte di Legge 187/1976
Art. 20. Promozione o conferimento di qualifica alla vigilia del limite di eta', del decesso o della infermita' Sono soppressi il secondo periodo del primo comma dell'articolo 1, il secondo comma dell'articolo 12, il secondo comma dell'articolo 13 e l'articolo 18 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche agli ufficiali collocati nella posizione di "a disposizione" ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, non promossi nella predetta posizione di "a disposizione". E' data facolta' ai generali e colonnelli e gradi corrispondenti collocati nella posizione di "a disposizione" e non promossi nella stessa posizione di optare tra l'applicazione della legge 22 luglio 1971, n. 536, e il trattamento di cui all'articolo 13 della predetta legge 10 dicembre 1973, n. 804. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, sono altresi' estesi agli ufficiali che, valutati nel servizio permanente effettivo, si trovino in aspettativa per riduzione di quadri, prevista dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e siano raggiunti dai limiti di eta' o siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o siano deceduti ovvero cessino dal servizio permanente allo scadere dei due anni della stessa aspettativa. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici di cui agli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche per il conseguimento della qualifica di aiutante o scelto dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti in servizio permanente appartenenti al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, al ruolo unico delle altre armi e dei servizi dell'Esercito, al ruolo normale della Marina, ai ruoli ordinari dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza. I benefici previsti agli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano, con le stesse modalita', a favore degli ufficiali e sottufficiali i quali, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermita' provenienti da causa di servizio o riportate od aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturata l'anzianita' necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, volute dalla legge di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio. Gli ufficiali promossi in applicazione della legge 22 luglio 1971, n. 536, non sono computati nel numero stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

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