Legge 187/1976
Art. 19 — Entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro per la difesa trasmettera' al Parlamen…
Art. 19. Entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro per la difesa trasmettera' al Parlamento le tabelle relative alla effettiva retribuzione delle indennita' previste nel titolo I della presente legge, inviando anche i relativi sviluppi di anzianita'. Entro il suddetto termine, per la prima volta, e poi successivamente ogni anno, il Ministro per la difesa trasmettera' al Parlamento il decreto previsto all'articolo 18, con il quale saranno stati determinati i contingenti massimi del personale destinatario delle norme contenute nel titolo I della presente legge.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 19.
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