Legge 626/1975
Art. 19 — Per l'anno 1976, il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani dei ruoli normali delle Armi di…
Art. 19. Per l'anno 1976, il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e' fissato in 112 per la fanteria, in 15 per la cavalleria, in 114 per l'artiglieria e 38 per il genio. Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri d'avanzamento dell'anno 1976 e' fissato in 158 per la fanteria, in 16 per la cavalleria, in 118 per l'artiglieria e in 40 per il genio. Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, quale risulta dalla tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, numero 1137, e successive modificazioni, e' fissato, per ciascuno degli anni 1977, 1978, 1979 e 1980 in 161 per la fanteria, in 13 per la cavalleria, in 90 per l'artiglieria e in 48 per il genio. Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per ciascuno degli anni 1977, 1978, 1979 e 1980 e' fissato in 181 per il ruolo normale dell'Arma di fanteria, in 14 per quello di cavalleria, in 96 per quello di artiglieria e in 52 per quello del genio. Le promozioni eccedenti il numero stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono disposte con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno e sono effettuate formando le necessarie vacanze nel grado di maggiore mediante altrettante promozioni a tenente colonnello. I trasferimenti dai ruoli normali al ruolo speciale unico previsti dall'articolo 18 ed eventualmente non effettuati per mancanza di domande, saranno portati in aumento, nell'anno 1976, rispettivamente, al numero dei maggiori e dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione ed al numero delle relative promozioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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