Legge 626/1975
Art. 18 — Nei limiti delle eccedenze esistenti alla data d'entrata in vigore della presente legge nei gradi di maggiore…
Art. 18. Nei limiti delle eccedenze esistenti alla data d'entrata in vigore della presente legge nei gradi di maggiore e capitano in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, artiglieria e genio per effetto dell'articolo 17 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, gli ufficiali dei predetti gradi e ruoli che non siano stati giudicati non idonei all'avanzamento e che non frequentino o abbiano frequentato il corso di stato maggiore, possono far domanda, entro 60 giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge, di essere trasferiti nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. I trasferimenti sono effettuati a ripianamento di vacanze esistenti al 1 novembre 1975 nei gradi corrispondenti del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e, comunque, per un numero di posti non superiore a: grado di maggiore: 17 e 21, rispettivamente per i ruoli normali delle Armi di cavalleria e genio; grado di capitano: 14, 49 e 4, rispettivamente per i ruoli normali delle Armi di cavalleria, artiglieria e genio. I trasferimenti hanno luogo con decorrenza dal 1 novembre 1975 con il grado e l'anzianita' posseduti a tale data. L'ordine di precedenza e', determinato dall'eta' e, a parita' di eta', dall'ordine di ruolo. Del trasferimento di cui al primo comma del presente articolo non possono beneficiare i maggiori ed i capitani promossi al grado superiore nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 1975.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 626/1975 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.