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Legge 626/1975

Art. 14 — L'articolo 4 della legge 18 dicembre 1952, n

ELI /it/legge/1975/12/02/626/art/14parte di Legge 626/1975
Art. 14. L'articolo 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'articolo 4 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' sostituito dal seguente: "Ai concorsi per la nomina a guardiamarina dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato il trentatreesimo anno di eta', abbiano riportato nell'ultimo biennio qualifiche non inferiori a "nella media" e siano muniti del titolo di studio atto a dare accesso al corpo militare nei cui ruolo aspirano ad essere ammessi, a termini dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni".

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