Open·Parlamento
HomeNormeLegge 626/1975Art. 13
Legge 626/1975

Art. 13 — L'articolo 3 della legge 18 dicembre 1952, n

ELI /it/legge/1975/12/02/626/art/13parte di Legge 626/1975
Art. 13. L'articolo 3 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'articolo 3 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' sostituito dal seguente: "Ai concorsi per la nomina a guardiamarina dei ruoli speciali possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi corpi che non abbiano superato il 28° anno di eta', abbiano ultimato il servizio di leva ed abbiano riportato, durante il servizio prestato, qualifiche non inferiori a "nella media". Gli ufficiali subalterni di complemento muniti di una delle lauree o di uno dei diplomi universitari o di istituto superiore atti a dare accesso al proprio corpo di appartenenza, a norma dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi di cui al precedente comma dopo aver prestato almeno tre mesi di servizio di prima nomina".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 626/1975 · fonte Normattiva ↗

← Art. 12 Art. 14 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.