Legge 191/1975
Art. 37 — La riduzione della ferma di leva prevista dal precedente articolo 1 sara' attuata con la seguente gradualita':
Art. 37. La riduzione della ferma di leva prevista dal precedente articolo 1 sara' attuata con la seguente gradualita': 1) Esercito e Aeronautica: 14 mesi per i militari alle armi in servizio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli incorporati fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della legge stessa; 12 mesi per i militari incorporati negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge; 2) Marina: 22 mesi per i militari incorporati sino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge; 20 mesi per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della legge stessa; 18 mesi per i militari incorporati negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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