Open·Parlamento
HomeNormeLegge 191/1975Art. 36
Legge 191/1975

Art. 36 — Il numero complessivo dei graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma volontaria o rafferma (es…

ELI /it/legge/1975/05/31/191/art/36parte di Legge 191/1975
Art. 36. Il numero complessivo dei graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma volontaria o rafferma (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri) non puo' superare il 16 per cento del numero totale dei graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni alle armi.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1
Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 191/1975 · fonte Normattiva ↗

← Art. 35 Art. 37 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.