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Legge 824/1973

Art. 6 — Gli ufficiali trattenuti in servizio ai sensi degli articoli 2 e 3 trasferiti nella riserva di complemento co…

ELI /it/legge/1973/12/20/824/art/6parte di Legge 824/1973
Art. 6. Gli ufficiali trattenuti in servizio ai sensi degli articoli 2 e 3 trasferiti nella riserva di complemento con grado inferiore a tenente colonnello possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione. L'avanzamento ha luogo ad anzianita' senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito.

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