Legge 824/1973
Art. 5 — Il numero massimo degli ufficiali da ammettere al trattenimento in servizio ai sensi del primo comma dell'art…
Art. 5. Il numero massimo degli ufficiali da ammettere al trattenimento in servizio ai sensi del primo comma dell'articolo 2, e' fissato annualmente, per ciascuna Forza armata, dalla legge di bilancio. Per l'anno 1974 il numero massimo degli ufficiali di cui al precedente comma e' stabilito come segue: Esercito 400; Marina 200; Aeronautica, 720.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 5.
- L. 574/09 — Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli autoritativoha disposto (con l'art. 35, comma 6) l'abrogazione dell'art. 5.
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