Legge 824/1973
Art. 25 — Agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, che, alla data di entrata in vigore della prese…
Art. 25. Agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano richiamati ed abbiano superato i limiti di eta' o di servizio indicati dalla legge stessa, si applicano i benefici previsti dagli articoli 6, 8, 11, 15, 26, 27 e 28. Ai sottufficiali di complemento e della riserva, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano richiamati ed abbiano superato i limiti di eta' o di servizio indicati dalla legge stessa, si applicano i benefici previsti dagli articoli 19, 21 primo comma, 23, 24, 26, 27 e 28.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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