Legge 824/1973
Art. 24 — I sottufficiali di complemento e della riserva indicati nel precedente articolo 18, i quali, pur possedendo i…
Art. 24. I sottufficiali di complemento e della riserva indicati nel precedente articolo 18, i quali, pur possedendo i requisiti di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 23 siano raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio secondo quanto stabilito dal precedente articolo 18, ovvero divengano permanentemente inabili o decedano senza aver potuto conseguire la promozione al grado superiore per l'esistenza in ruolo di pari grado di maggiore od eguale anzianita' in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma del corrispondente ruolo, categoria o specialita', sono promossi, previa valutazione con giudizio di idoneita', con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento di detti limiti di eta', del giudizio di permanente inabilita' o del decesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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