Legge 1034/1971
Art. 47 — Ai concorsi a posti di primo referendario previsti nell'articolo 45 sono ammessi a partecipare: a) i professo…
Art. 47. Ai concorsi a posti di primo referendario previsti nell'articolo 45 sono ammessi a partecipare: a) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle universita'; b) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno quattro anni di anzianita'; c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata; d) gli impiegati della carriera direttiva di segreteria del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a direttore di segreteria; e) i professori incaricati e aggregati e gli assistenti di ruolo di materie giuridiche nelle universita' e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno otto anni di insegnamento; f) gli avvocati con almeno sei anni di iscrizione nell'albo professionale. E' prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 104/07 — Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega alautoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1, n. 10) dell'allegato 4) l'abrogazione dell'art. 47.
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