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Legge 1034/1971

Art. 46 — Ai concorsi a posti di consigliere, previsti nell'articolo precedente, sono ammessi a partecipare: a) i profe…

ELI /it/legge/1971/12/06/1034/art/46parte di Legge 1034/1971
Art. 46. Ai concorsi a posti di consigliere, previsti nell'articolo precedente, sono ammessi a partecipare: a) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle universita' con almeno tre anni di insegnamento; b) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno sette anni di anzianita'; c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata; d) i professori incaricati di materie giuridiche nelle universita' e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento. E' prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza.

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