Legge 1034/1971
Art. 26 — null Se accoglie per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato, e, quando e' investito di giu…
Art. 26. null Se accoglie per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato, e, quando e' investito di giurisdizione di merito, puo' anche riformare l'atto o sostituirlo, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorita' amministrativa. Il tribunale amministrativo regionale nella materia relativa a diritti attribuiti alla sua competenza esclusiva e di merito puo' condannare l'amministrazione al pagamento delle somme, di cui risulti debitrice. In ogni caso, la sentenza provvede sulle spese del giudizio. Si applicano a tale riguardo le norme del codice di procedura civile.
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Abroga · 1
- D.lgs 104/07 — Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega alautoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1, n. 10) dell'allegato 4) l'abrogazione dell'art. 26.
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