Legge 1034/1971
Art. 25 — I ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura.
Art. 25. I ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura.
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- D.lgs 104/07 — Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega alautoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1, n. 10) dell'allegato 4) l'abrogazione dell'art. 25.
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