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Legge 1034/1971

Art. 25 — I ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura.

ELI /it/legge/1971/12/06/1034/art/25parte di Legge 1034/1971
Art. 25. I ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura.

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