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Legge 1034/1971

Art. 2 — Il tribunale amministrativo regionale decide: a) sui ricorsi gia' attribuiti dagli articoli 1 e 4 del testo u…

ELI /it/legge/1971/12/06/1034/art/2parte di Legge 1034/1971
Art. 2. Il tribunale amministrativo regionale decide: a) sui ricorsi gia' attribuiti dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale; b) sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi: 1) dagli organi periferici dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale, aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale; 2) dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale e che esclusivamente nei limiti della medesima esercitano la loro attivita'; 3) dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione, del tribunale amministrativo regionale.

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