Legge 1034/1971
Art. 1 — Sono istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado
Art. 1. Sono istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado. Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Essi hanno sede nei capoluoghi di regione. Nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni saranno stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste nell'articolo 52. Una sezione staccata con ordinamento speciale e' pure istituita nella regione Trentino-Alto Adige. Essa ha sede a Bolzano e alla sua disciplina si provvede con altra legge. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, oltre una sezione staccata, ha tre sezioni con sede a Roma.
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Abroga · 1
- D.L. 90/06 — Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 18, comma 2, lettera a)) l'abrogazione del comma 3 dell'a…
Modifica · 1
- D.L. 162/12 — Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazautoritativo, nel modificare l'art. 1, comma 320-bis della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (in S.O. n. 62, relativo alla G.U. del 31/12/2018, n.302) ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 1) la modifica …
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