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Legge 364/1970

Art. 9 — Pubblicita' degli interventi

ELI /it/legge/1970/05/25/364/art/9parte di Legge 364/1970
Art. 9. (Pubblicita' degli interventi). La valutazione dei danni sofferti dai coltivatori danneggiati, gli elenchi nominativi dei danneggiati, l'entita' dei prestiti comunque concessi e dei concorsi statali comunque liquidati saranno obbligatoriamente esposti all'albo pretorio del comune per la durata di 15 giorni.

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