Legge 364/1970
Art. 9 — Pubblicita' degli interventi
Art. 9. (Pubblicita' degli interventi). La valutazione dei danni sofferti dai coltivatori danneggiati, gli elenchi nominativi dei danneggiati, l'entita' dei prestiti comunque concessi e dei concorsi statali comunque liquidati saranno obbligatoriamente esposti all'albo pretorio del comune per la durata di 15 giorni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 102/03 — Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1autoritativoha disposto (con l'art. 16, comma 1) l'abrogazione dell'art. 9.
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