Legge 364/1970
Art. 8 — Procedure per la concessione dei prestiti e per la liquidazione del concorso statale)
Art. 8. Procedure per la concessione dei prestiti e per la liquidazione del concorso statale). La concessione dei prestiti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della presente legge, nonche' la liquidazione del concorso statale negli interessi sui prestiti medesimi, si effettua con le modalita' e le procedure di cui all'articolo 19, primo e terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, quando l'importo del prestito non superi i 5 milioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 102/03 — Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1autoritativoha disposto (con l'art. 16, comma 1) l'abrogazione dell'art. 8.
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