Legge 364/1970
Art. 3 — Pronto intervento
Art. 3. (Pronto intervento). Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad attuare le seguenti misure di pronto intervento: a) sovvenzioni ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 18 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, a favore dei conduttori di aziende agricole che si trovino nelle condizioni previste dalle medesime disposizioni di legge; b) immediato ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con le modalita' di cui all'articolo 19 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142; c) concorso, fino all'importo massimo del 90 per cento; nelle spese necessarie per attenuare il danno ai prodotti, con particolare riguardo a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, ricondizionamento, lavorazione e trasformazione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 102/03 — Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1autoritativoha disposto (con l'art. 16, comma 1) l'abrogazione dell'art. 3.
↑ Tutti gli articoli di Legge 364/1970 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.