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Legge 364/1970

Art. 3 — Pronto intervento

ELI /it/legge/1970/05/25/364/art/3parte di Legge 364/1970
Art. 3. (Pronto intervento). Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad attuare le seguenti misure di pronto intervento: a) sovvenzioni ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 18 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, a favore dei conduttori di aziende agricole che si trovino nelle condizioni previste dalle medesime disposizioni di legge; b) immediato ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con le modalita' di cui all'articolo 19 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142; c) concorso, fino all'importo massimo del 90 per cento; nelle spese necessarie per attenuare il danno ai prodotti, con particolare riguardo a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, ricondizionamento, lavorazione e trasformazione.

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