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Legge 364/1970

Art. 2 — Procedure per l'impiego del fondo

ELI /it/legge/1970/05/25/364/art/2parte di Legge 364/1970
Art. 2. (Procedure per l'impiego del fondo). Le provvidenze di cui alla presente legge possono essere concesse, secondo le modalita' stabilite nei successivi articoli, in caso di eccezionali calamita' naturali o di eccezionali avversita' atmosferiche, riferibili a determinati eventi, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole. A tal fine, l'esistenza dei caratteri di eccezionale calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica per gli eventi che si verificheranno dopo l'entrata in vigore della presente legge e' dichiarata, in relazione a ciascun evento con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, entro 50 giorni dalla data dell'evento dannoso. Entro i successivi 30 giorni sono ammessi gli eventuali decreti di rettifica, su istanza degli interessati o di ufficio. Con gli stessi decreti verranno indicati gli specifici interventi da adottarsi nell'ambito delle provvidenze previste dalla presente legge e delimitate le zone danneggiate ai fini degli interventi di cui ai successivi articoli 4, primo comma, e 5. Inoltre verra' stabilita l'entita' della spesa da prelevarsi dal "Fondo" e da destinare ai contributi in conto capitale ed ai concorsi per le agevolazioni creditizie. I provvedimenti di cui al comma precedente saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni a statuto speciale interessate nonche' quelli delle regioni a statuto ordinario quando saranno costituite. L'entita' della spesa per il pronto intervento nel settore delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana e per la riparazione o ricostruzione delle opere medesime sara' stabilita in via provvisoria nel limite del 10 per cento della dotazione annuale del "Fondo" con i decreti di cui ai precedenti commi, avuto riguardo alle altre esigenze considerate dalla presente legge, e in via definitiva entro il 31 dicembre in relazione, alle disponibilita' residue sulle dotazioni del "Fondo". La prima, ed eventualmente la seconda, annualita' relative ai contributi dipendenti dalle richiamate agevolazioni creditizie faranno carico alla somma da prelevarsi dal "Fondo" ai sensi dei precedenti commi. Le successive annualita' saranno iscritte, per ciascun anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro viene stabilito annualmente l'importo da prelevare dal "Fondo" per le iniziative di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c).

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