Legge 364/1970
Art. 19 — Costituzione e dotazione della cassa sociale
Art. 19. (Costituzione e dotazione della cassa sociale). Per essere ammessi alle provvidenze previste dalla presente legge, i consorzi, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 15, dovranno costituire una cassa per l'attuazione degli scopi sociali. La cassa sara' alimentata annualmente: 1) dai contributi dei consorziati nella misura minima del 3 per cento del valore della produzione annua denunciata; 2) dal contributo delle amministrazioni provinciali nel cui territorio ricadono le aziende consorziate nella misura minima dell'l,50 per cento del valore della produzione annua denunciata; 3) dal contributo dello Stato che sara' pari all'importo complessivo dei contributi effettivamente versati in ciascun anno dai consorziati. L'ammontare del contributo sara' corrisposto annualmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in relazione alle documentate richieste dei singoli consorzi interessati; 4) da eventuali contributi di altri enti e privati. La dotazione finanziaria della cassa non puo' essere destinata a scopi diversi da quelli indicati nella presente legge e deve formare oggetto di gestione separata. Alla riscossione dei contributi consortili si provvede con norme che regolano l'esazione delle imposte dirette. I ruoli consortili devono essere annualmente sottoposti al visto di esecutorieta' dell'intendente di finanza competente per territorio.
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Abroga · 1
- D.lgs 102/03 — Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1autoritativoha disposto (con l'art. 16, comma 1) l'abrogazione dell'art. 19.
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