Legge 364/1970
Art. 18 — Vigilanza sui consorzi
Art. 18. (Vigilanza sui consorzi). I consorzi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha la potesta' di intervenire, pure in via surrogatoria, per assicurarne il buon funzionamento e la regolare attuazione dei fini istituzionali, anche mediante lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria e la nomina di un commissario. Per i consorzi che raggruppano produttori con un raccolto globale superiore a 750 mila quintali il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' nominare un proprio delegato nel consiglio di amministrazione, con diritto di far parte del consiglio di gestione della cassa previsto dal successivo articolo 20.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 102/03 — Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1autoritativoha disposto (con l'art. 16, comma 1) l'abrogazione dell'art. 18.
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