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Legge 990/1969

Art. 3 — Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono es…

ELI /it/legge/1969/12/24/990/art/3parte di Legge 990/1969
Art. 3. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilita' civile ai sensi della presente legge. L'assicurazione deve coprire la responsabilita' dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

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