Legge 990/1969
Art. 2 — I motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate muniti di motore entro o fuori…
Art. 2. I motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate muniti di motore entro o fuoribordo di potenza superiore ai 3 HP, non possono essere posti in navigazione se non siano coperti dalla assicurazione della responsabilita' civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone. L'obbligo di assicurazione non riguarda la responsabilita' per danni riportati dalle persone trasportate, salvo che si tratti di natanti adibiti a servizio pubblico. Ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al primo comma si applicano, in quanto possibile, tutte le norme previste dalla presente legge per i veicoli di cui all'articolo 1.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) ha disposto l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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