Legge 1414/1964
Art. 9 — Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono reclutati col grado di sottotenente: a) d…
Art. 9. Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono reclutati col grado di sottotenente: a) dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge; b) dagli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri, i quali, compiuto il servizio di prima nomina ed ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami al corso stabilito dalla tabella, lo abbiano superato; c) dai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che, ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami al corso stabilito dalla tabella, lo abbiano superato. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al comma precedente e' stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro per la difesa. I posti da assegnare alle forme di reclutamento di cui alle lettere b) e o) non possono superare complessivamente la mneta' di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli allievi dell'Accademia.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 9.
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