Legge 1414/1964
Art. 8 — Per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artig…
Art. 8. Per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del ruolo speciale unico delle armi stesse, gli aspiranti non devono aver superato: il 25° anno, se provenienti dagli allievi dell'Accademia militare, di cui alle lettere a) e b) del numero 1) dell'articolo 3; il 30° anno, se provenienti dagli allievi dell'Accademia militare di cui alla lettera e) del numero 1) o dai giovani di cui ai numeri 2) e 6) dell'articolo 3; il 32° anno, se provenienti dagli ufficiali di complemento di cui al numero 2) o dai giovani di cui ai numero 4) dell'articolo 3; il 40° anno, se provenienti dai sottufficiali di cui al numero 3) dell'articolo 3.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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