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Legge 1414/1964

Art. 5 — All'atto della nomina, gli ufficiali in servizio permanente provenienti dall'Accademia, quelli reclutati al s…

ELI /it/legge/1964/12/18/1414/art/5parte di Legge 1414/1964
Art. 5. All'atto della nomina, gli ufficiali in servizio permanente provenienti dall'Accademia, quelli reclutati al sensi dei numeri 5) e 6) dell'articolo 3 e quelli reclutati col grado iniziale di tenente debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni. Debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di ammissione ai corsi gli ufficiali di qualunque grado che: autorizzati a frequentare corsi universitari, conseguano una laurea per il trasferimento nei servizi tecnici; siano ammessi a frequentare corsi di specializzazione d'ordine universitario presso istituti di cultura non militari, per l'acquisizione di un titolo professionale; acquisiscano la specializzazione di pilota di aereo o di pilota di elicottero.

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