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Legge 1414/1964

Art. 4 — La nomina a sottotenente in servizio permanente decorre: a) per i provenienti dagli allievi dell'Accademia mi…

ELI /it/legge/1964/12/18/1414/art/4parte di Legge 1414/1964
Art. 4. La nomina a sottotenente in servizio permanente decorre: a) per i provenienti dagli allievi dell'Accademia militare, da data non anteriore a quella in cui ha termine la valutazione finale del corso cui hanno partecipato; b) per i provenienti dai giovani di cui ai numeri 5) e 6) dell'articolo 3, da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dall'Accademia militare; c) per i provenienti dagli ufficiali di complemento, da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso o, se previsto, del corso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dai giovani di cui ai numeri 5) e 6) dell'articolo 3; d) per i provenienti dai sottufficiali, da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso o, se previsto, del corso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dagli ufficiali di complemento. La nomina a tenente in servizio permanente per i giovani in possesso di uno dei prescritti diplomi di laurea decorre dalla data di approvazione della graduatoria finale del concorso.

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