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Legge 1414/1964

Art. 38 — I tenenti che al termine della scuola di applicazione debbono frequentare un corso universitario sono tenuti …

ELI /it/legge/1964/12/18/1414/art/38parte di Legge 1414/1964
Art. 38. I tenenti che al termine della scuola di applicazione debbono frequentare un corso universitario sono tenuti ad acquisire il diploma di laurea, per essi previsto, entro i limiti di tempo stabiliti dal regolamento interno della scuola predetta. Il Ministro per la difesa puo' concedere, su proposta del comandante della scuola di applicazione, un prolungamento dei termini di tempo non superiore ad un anno accademico. Il prolungamento, non dovuto ad infermita' proveniente da causa di servizio, da' luogo ad una corrispondente detrazione di anzianita' nel grado di tenente.

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