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Legge 1414/1964

Art. 37 — I capitani, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato o frequentino corsi s…

ELI /it/legge/1964/12/18/1414/art/37parte di Legge 1414/1964
Art. 37. I capitani, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato o frequentino corsi superiori tecnici e li abbiano superati o li superino, sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico conservando per intero l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza. I tenenti colonnelli ed i maggiori che hanno superato il corso biennale di specializzazione nucleare dopo la data del 1 gennaio 1962 possono transitare, a domanda, nel servizio tecnico chimico-fisico, conservando per intero l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza.

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