Legge 1414/1964
Art. 25 — La nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri oltre che nel modo indicato al precedente art…
Art. 25. La nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri oltre che nel modo indicato al precedente articolo 21, puo' altresi' essere conseguita, a domanda, dai marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri, All'atto della loro cessazione dal servizio, purche' abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto. I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma precedente non frequentano il corso di cui al l'articolo 21 e non prestano servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di eta' per conseguire la no mina anzidetta e' di 5 anni. Per i marescialli maggiori nominati ad una delle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 193, n. 1225, il limite di eta' e' di 69 anni. Lo stesso limite e' elevato fino ad anni 61 per i marescialli maggiori trasferiti nel ruolo speciale per mansioni di ufficio. Le nomine hanno luogo, secondo l'eta', nelle categorie del complemento o della riserva di complemento.
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Abroga · 2
- D.lgs 198/05 — Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino autoritativoha disposto (con l'art. 45 comma 1 lettera d)) l'abrogazione dell'art. 25.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 25.
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