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Legge 1414/1964

Art. 25 — La nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri oltre che nel modo indicato al precedente art…

ELI /it/legge/1964/12/18/1414/art/25parte di Legge 1414/1964
Art. 25. La nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri oltre che nel modo indicato al precedente articolo 21, puo' altresi' essere conseguita, a domanda, dai marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri, All'atto della loro cessazione dal servizio, purche' abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto. I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma precedente non frequentano il corso di cui al l'articolo 21 e non prestano servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di eta' per conseguire la no mina anzidetta e' di 5 anni. Per i marescialli maggiori nominati ad una delle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 193, n. 1225, il limite di eta' e' di 69 anni. Lo stesso limite e' elevato fino ad anni 61 per i marescialli maggiori trasferiti nel ruolo speciale per mansioni di ufficio. Le nomine hanno luogo, secondo l'eta', nelle categorie del complemento o della riserva di complemento.

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