Legge 1414/1964
Art. 24 — L'allievo ufficiale che venga a trovarsi in una dello condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articol…
Art. 24. L'allievo ufficiale che venga a trovarsi in una dello condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, e' nominato sottotenente di complemento nell'arma o nel servizio di appartenenza, dalla data sotto la quale l'interessato avrebbe potuto conseguire la nomina ad ufficiale di complemento se avesse ultimato i corsi prescritti. Contemporaneamente e' collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore. Per l'allievo ufficiale, deceduto per le cause di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali, la data di decorrenza della nomina corrisponde al giorno precedente a quello del decesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1414/1964 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.