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Legge 1414/1964

Art. 20 — I capitani ed i tenenti di cui alle lettere a), b) e e) dell'articolo 15 della presente legge che non superin…

ELI /it/legge/1964/12/18/1414/art/20parte di Legge 1414/1964
Art. 20. I capitani ed i tenenti di cui alle lettere a), b) e e) dell'articolo 15 della presente legge che non superino il "corso superiore tecnico" rimangono nel ruolo normale dell'Arma o nel ruolo del servizio di appartenenza. I tenenti di cui alla lettera d) dello stesso articolo 15 che non superino il "corso superiore tecnico" sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organismi del proprio servizio ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e, comune, per un periodo non inferiore a un mese.

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